Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



Nella parte in alto a sinistra di ogni pagina del nuovo Libretto d'impianto per la climatizzazione vi è lo spazio per inserire il codice catasto. Tale codice non rappresenta la particella edificiale o fondiaria dell'edificio, bensi si riferisce al codice alfanumerico di identificazione assegnato all'impianto.




Se un apparecchio a gas non maggiore di 35kW (anche di tipo C) è ospitato all'interno di un locale cieco, vale a dire privo di aperture comunicanti direttamente con l'esterno (ad esempio porte o finestre), allora l'aerazione del locale deve essere realizzata attraverso un foro oppure un condotto. In entrambi i casi l'aerazione deve essere permanente e comunicare direttamente all'esterno. Vale a dire che non è ammesso realizzare un foro tra il locale di installazione e un altro locale aerato, ma solamente un foro tra il locale di installazione e l'esterno dell'edificio.




Il D.L. "Milleproroghe" del 31 dicembre 2014, n. 192 ha prorogato ulteriormente quanto stabilito all' articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Dopo le modifiche del Milleproroghe l'art. 11 precisa ora quanto segue:




Il D.M. 01 febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili - definisce autorimessa:

area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.




Venerdì 24 aprile ad ore 14.30 si è svolto presso l'Associazione artigiani di Trento un seminario riservato agli associati e agli amministratori iscritti all'ANACI riguardante la sicurezza delle canne fumarie nei condomini. Si riporta in allegato la presentazione dell'ing. Daniele Biasioni.




Nell'apposita sezione dedicata al controllo dell'impianto, il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 per i gruppi termici - che deve obbligatoriamente essere compilato a cura del manutentore ogni volta che viene eseguita una manutenzione sull'impianto - consente di indicare l'idoneità della tenuta dell’impianto interno di adduzione del gas e dei relativi raccordi con il generatore, secondo quanto previsto dalla norma UNi11137.




La norma UNi7131:2014 stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegate presso le utenze servite.

La bombola di GPL non deve essere installata:




La norma di riferimento per la progettazione, la costruzione ed il collaudo degli impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima di esercizio non maggiore di 5 bar è la UNi9860. La norma si applica quindi a qualsiasi impianto di derivazione di utenza (domestica, condominiale, industriale o altro) allacciata alla rete di distribuzione del gas.

Si riassumono di seguito le principali prescrizioni della norma:




Gli impianti di potenza termica complessiva maggiore di 35kW realizzati prima del 19 maggio 1996, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 1996, dovevano essere realizzati seguendo le disposizioni di prevenzione incendi previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 25 novembre 1969.




La norma UNi7129 disciplina il posizionamento a parete dei terminali di scarico o di tiraggio degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW. In base alla potenza dell'apparecchio e alla sua tipologia (atmosferico o soffiato) la norma individua le zone di rispetto all'interno delle quali non è possibile posizionare gli scarichi dei terminali. Per esemplificare,  quest'ultimi devono rispettare le distanze da elementi sensibili come: finestre, abbaini, poggioli, angoli dell'edificio, piani di calpestio, fori di aerazione/ventilazione.




La norma UNi7129:2008 è una norma che riguarda la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. In virtù di questa caratteristica rientra nell'ambito di applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1083 che all'art. 1 specifica:




Esistono pompe di calore che sfruttano motori endotermici a gas per azionare il compressore del fluido refrigerante. Tali tipologie di pompe non hanno al loro interno alcun bruciatore e pertanto, anche se di potenza termica superiore a 35kW, non sottostanno agli obblighi di prevenzione incendi previsti dal DM 12 aprile 1996.




Anche in tempi recenti, molti camini o per meglio dire cavedi continuano ad essere realizzati utilizzando il vibrocemento. Tale materiale, di facile reperibilità e poco costoso, non è mai stato omologato per essere utilizzato a diretto contatto con i prodotti della combustione di qualsiasi genere di apparecchio. Molti sistemi camino hanno la camera esterna in vibrocemento, ma al loro interno si trovano appositi condotti refrattari che portano i fumi sul tetto dell'edificio in sicurezza.




Per gli impianti a gas di potenza termica nominale superiore a 35kW, il D.M. 12 aprile 1996 impone che la tubazione di adduzione del gas metano sia colorata in giallo continuo oppure in bande da 20cm a distanza massima di 1m l'una dall'altra. Tuttavia l'imposizione riguarda solamente le tubazioni a vista posizionate all'esterno dei fabbricati e non quelle all'interno degli stessi.




Molte case madri hanno convenzioni con ditte di manutenzione per effettuare la prima accensione dei nuovi impianti termici. Quindi molte ditte termoidrauliche si appoggiano a tali ditte per la compilazione del libretto, il controllo di efficienza energetica (prova fumi) e la compilazione del relativo rapporto.




Per le tubazioni costituenti l'impianto interno di adduzione del gas, la norma UNi7129 parte 1 al punto 4.4.2.9 afferma :

Non è consentito collocare giunzioni filettate e meccaniche all’interno di locali non aerati o non aerabili.

Pertanto nel caso il locale di attraversamento sia privo di aperture (locale cieco) oppure non abbia fori permanenti di aerazione verso l'esterno, l'eventuale tubazione del gas non deve presentare alcun tipo di giunzione, fatta eccezione per quelle saldate o brasate.

Inoltre la norma precisa:




L'art. 2 comma I-trieces) del D.Lgs. 192/2005 afferma:

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Quindi uno scaldacqua che produce esclusivamente acqua calda sanitaria per un appartamento non è mai un impianto termico, indipendentemente dalla sua potenza nominale, e non va inserito nel libretto d'impianto per la climatizzazione di cui al DPR74/2013.

L'art. 1 comma 2 del DM 12 aprile 1996 afferma:




Alla 69° Fiera dell'Agricoltura organizzata da Trento Fiere, la sezione Controllo impianti termici di APRIE avrà uno stand ad essa dedicato presso il Salone A polifunzionale seminterrato di via Briamasco, 2 a Trento.




Con la sentenza n. 862/2015 la Corte di Cassazione ha confermato la nullità della delibera del condomìnio che, in assenza del consenso unanime dei condòmini, ha deciso per la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e la trasformazione in impianti autonomi. Non basta infatti la sola maggioranza qualificata a rendere legittima la delibera.




La FAQ del Ministero per lo sviluppo economico pubblicata al seguente link ha chiarito finalmente che il rapporto di controllo di efficienza energetica va compilato in occasione di ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione.




Domanda: possiedo una caldaia combinata legna-gasolio. Devo fare il controllo di efficienza energetica?




L'art. 2, comma 1, l-tricies) del D.Lgs. 192/2005 recita:




Non è infrequente trovare locali caldaia attigui e separati da semplice tramezzatura ospitanti impianti domestici a gas o a gasolio a servizio di singole unità immobiliari. Se i locali non sono direttamente comunicanti (tramite porta o apertura)e hanno accessi distinti non costituiscono Centrale Termica e non sono soggetti alla regole di prevenzione incendi previste dalle norme.




Il D.M. 12 aprile 1996 e il D.M. 28 aprile 2005 dettano le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW rispettivamente a gas e a gasolio.




L'utilizzo di olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con basso contenuto di zolfo (BTZ) è consentito solamente negli impianti produttivi nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare, come ad esempio gli impianti per la produzione di asfalti. Inoltre l'utilizzo di BTZ era consentito fino al 30 settembre 2014 su tutti gli impianti produttivi e misti che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano già a BTZ.




Grazie alla 'Legge di stabilita' 190/14 è possibile beneficiare anche nel 2015 della Detrazione 50% IRPEF per le cosiddette ristrutturazioni edilizie, fino ad un massimo di 96.000 euro per unita immobiliare, in 10 anni. Secondo l' art. 16-bis, comma 1, del D. P.R. 917/86 e s.m.i. (art. introdotto dal DL 201/11 , poi convertito nella Legge 214/11) la Detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie si applica anche agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.




Gli impianti a biomassa di potenza termica nominale superiore a 35kW devono rispettare le emissioni previste dal D.Lgs. 152/2006. In particolare  gli impianti di potenza fino a 150kW  (compreso) possono emettere polveri fino ad un massimo di 200mg/Nmc (milligrammi per normalmetrocubo).




Sul portale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico gestito dall'Enea sono riepilogati tutti i lavori incentivati. Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare.




Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato un aggiornamento al 12 febbraio 2015 delle domande più frequenti relative all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.




Le falegnamerie sono attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VVF quando hanno in lavorazione e/o in deposito più di 50 quintali di legname, secondo l’Allegato I (attività 37) del D.Lgs. 151/2011. Il fattore di maggiore pericolo è rappresentato senz’altro dalla presenza di polveri che entro determinati limiti di concentrazione comportano elevati rischi di esplosione.