Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



Il giorno 13 Novembre 2015 è stata approvata la D.G.P. n. 2002 recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili".




Le tubazioni di gas in materiale multistrato metallo-plastico non possono essere installate sottotraccia nelle pareti perimetrali esterne degli edifici a meno che non vengano protette con guaina in acciaio dello spessore minimo di 2mm e diametro interno almeno 10mm superiore al diametro esterno della tubazione multistrato. Inoltre la guaina di protezione deve essere annegata in malta di cemento realizzando un massello di cemento di spessore minimo pari a 40mm. II tubo multistrato metallo-plastico non deve presentare giunzioni lungo tale tracciato.




La norma UNi7129 stabilisce 3 tipologie di materiali che è possibile utilizzare per l'adduzione del gas:




Il giorno 27 ottobre 2015 ad ore 20.30 presso il Teatro Don Bosco di Tenno (Tn), il corpo dei VVF volontari  in collaborazione con APRIE organizza una serata informativa sui seguenti argomenti:




Per realizzare un impianto di adduzione del gas di tipo domestico (quindi per impianti di potenza non maggiore di 35kW), partendo dal contatore del gas fino agli apparecchi utilizzatori (caldaia, piano cottura, scalda-acqua, forno a gas, ecc) è necessario rispettare quanto previsto dalla norma UNi7129:2008.

I materiali che è possibile utilizzare sono 3:

  • acciaio;
  • rame;
  • polietilene.

Vediamo quali sono le giunzioni ammesse per le 3 tipologie di materiali.




Gli impianti di portata termica complessiva superiore a 35kW alimentati da combustibili gassosi (metano o GPL) e da combustibili liquidi (gasolio) sono disciplinati rispettivamente dal DM 12 aprile 1996 e dal DM 28 aprile 2005.




Anche quest'anno sono circolate informazioni non del tutto corrette riguardo la periodicità delle manutenzioni da effettuare sugli impianti termici civili. Facciamo chiarezza su questo tema molto dibattuto che a onor del vero ha visto diversi avvicendamenti, alcune retromarce e svariate richieste di interpretazioni e precisazioni a cui ha dovuto rispondere direttamente anche il Ministero per lo Sviluppo Economico.




Il DPR74/2013 regolamenta i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, individuando il periodo di accensione e il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento. In particolare l'art. 4 afferma:

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:




Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.




La scheda 11.1 del Libretto d'impianto per la climatizzazione deve essere compilata in occasione della manutenzione ad un gruppo termico (caldaia) qual'ora venga effettuato il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi).




La scheda 11.1 del Libretto d'impianto per la climatizzazione deve essere compilata in occasione della manutenzione ad un gruppo termico (caldaia) qual'ora venga effettuato il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi). L'informazione più importante da inserire nella scheda riguarda la misura strumentale del rendimento di combustione dell'apparecchio e il suo confronto con il rendimento minimo di legge.




Per gli impianti termici di potenza nominale maggiore di 116 kW e per i serbatoi di GPL, il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - al Titolo III , art. 71 comma 11 recita:




La norma UNi7129:2008 parte II paragrafo 4.2.6 afferma:

È vietata l'installazione di apparecchi di tipo B nei locali uso bagno.

Al paragrafo 3.2.9 la stessa norma definisce:

locale uso bagno: Locale nel quale sono presenti uno o più dei seguenti sanitari: vaso, bidè, doccia, vasca da bagno, sauna. Non rientrano nella definizione di locale uso bagno i locali contenenti esclusivamente lavabo, vasca lavatoio o pilozzo (per esempio locale lavanderia).




Il DM 26 giugno 2015 ha introdotto importanti novità in merito al trattamento acqua degli impianti termici. Nella tabella allegata è stato fatto un riepilogo di quali siano le nuove imposizioni per gli impianti realizzati a partire dal 01 ottobre 2015. Fino a tale data continua a valere quanto riportato nel DPR59/2009.




E' stato recentemente pubblicato il DM 26 giugno 2015, decreto attuativo del D.Lgs. 192/2005 contente le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.




C'è ancora molta confusione su cosa sia una caldaia installata tipo C oppure una caldaia installata tipo B.




Nella definizione di impianto termico così come stabilito dal D.lgs.




L'art. 7 comma 1 del DPR 74/2013 stabilisce che:

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,...omississ...




Le caratteristiche di prevenzione incendi dei disimpegni delle centrali termiche alimentate a gas o a gasolio sono regolamentate rispettivamente dal D.M. 12 aprile 1996 e dal D.M. 28 aprile 2005.

Per i disimpegni  i due decreti danno sostanzialmente le medesime prescrizioni:




I dispositivi di protezione e sicurezza ISPESL (ora INAIL) devono rispondere alla direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione (denominata anche PED). Sono quindi componenti classificati e provvisti di marchio CE. Inoltre possiedono un certificato del fabbricante che riporta le caratteristiche tecniche desunte dalle prove eseguite in sede di certificazione. Ogni esemplare a cui si riferisce il certificato del fabbricante, prodotto nel periodo di validità della certificazione PED, risulta certificato a tempo indefinito ed è privo quindi di scadenza.




La norma UNi9182:2014 specifica i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, i criteri di dimensionamento per gli impianti di produzione, distribuzione e ricircolo dell'acqua calda, i criteri da adottare per la messa in esercizio degli impianti e gli impieghi dell'acqua non potabile e le limitazioni per il suo impiego.

Per quanto riguarda il ricircolo la norma stabilisce quanto segue:




La scheda 2 del Libretto d'impianto per la climatizzazione, riservata al trattamento acqua, deve essere sempre compilata, indipendentemente dalla presenza o meno dell'impianto di trattamento dell'acqua di riscaldamento o dell'acqua calda sanitaria.

Per il calcolo del volume d'acqua contenuto nell'impianto, in assenza di dati certi, il calcolo può essere approssimato come di seguito esposto:




Secondo quanto previsto dall'art. 2 I-trieces del D.Lgs 192/2005 non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (es. scaldabagno, scaldacqua, boiler, etc.) al servizio di singole unità immobiliare ad uso residenziale ed assimilate.




Nelle istruzioni tecniche dei generatori termici si trovano i dati sulle potenze termiche fornite dai fabbricanti. A volte sono riportate anche 4 potenze differenti. Vediamo quali sono e cosa significano.

Prendiamo ad esempio una caldaia a gas a condensazione:




Ai sensi del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32- art.10, comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 1999 i serbatoi di GPL devono essere sottoposti a visita annuale da parte delle aziende distributrici di combustibile.




Il canale da fumo è quella parte del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione di un impianto termico che collega il generatore al camino oppure al collettore fumi. Il collettore fumi, invece è quella parte del sistema che convoglia nel camino i prodotti della combustione provenienti da più canali da fumo.




Se un locale caldaia in cui è inserito un generatore termico di potenza non superiore a 35kW è in comunicazione diretta con l'autorimessa tramite una porta, quest'ultima deve possedere caratteristiche ben precise in funzione della tipologia di combustibile utilizzato dal generatore termico.

Se la caldaia è a metano oppure a GPL la porta deve essere almeno EI120.

Se invece il combustibile utilizzato è biomassa oppure gasolio può essere montata indifferentemente una porta EI30 oppure metallica con dispositivo di autochiusura.




In provincia di Trento si verificano più di 200 incendi all'anno per surriscaldamento delle canne fumarie che coinvolgono puntualmente le coperture delle abitazioni con danni più o meno ingenti e in qualche occasione comportano conseguenze anche gravi per le persone che occupano le strutture.

Le cause principali sono molto spesso concomitanti:




Si ricorda che la scadenza per la comunicazione ad ISPRA della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno 2014 scade il 31 maggio 2015.




La norma UNi10845 stabilisce i criteri per la verifica della funzionalità di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione in esercizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas e per la verifica dell’idoneità di sistemi esistenti, per i quali è previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas. Stabilisce inoltre i criteri per: