Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



Il DM 12 aprile 1996 e il DM 28 aprile 2005 stabiliscono, entrambi al paragrafo 4.5.2, che è ammesso installare direttamente in autorimessa uno o più generatori d'aria calda a scambio diretto. I decreti citati disciplinano gli impianti di portata termica complessiva superiore a 35kW rispettivamente a combustibile gassoso e a combustibile liquido.




In provincia di Trento non c'è una norma provinciale specifica per le dismissione dei serbatoi di gasolio.  Pertanto si fa riferimento ai concetti generali contenuti nel D.Lgs. 152/06 e nel TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).




La Direttiva 2004/22/CE (c.d. direttiva MID "Measuring Instruments Directive") è stata recepita dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 entrato in vigore il 18 marzo 2007.

Da quella data non è più possibile montare contabilizzatori di calore privi della marchiatura MID prevista dalla Direttiva, salvo quanto previsto all'art. 22 del decreto che recita:




Quali sono le operazioni che devono essere svolte per ottemperare agli obblighi di contabilizzazione imposti dal D.Lgs. 102/2014? Vediamo quale sia il miglior modo di procedere, evidenziando gli obblighi dell'amministratore, del professionista che ha ricevuto l'incarico, dell'installatore affidatario delle opere, e quali siano i diritti dei condòmini:




La norma UNi7131, la cui ultima revisione risale a maggio 2014, regolamenta i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegate presso le utenze servite.

Per quanto riguarda il collegamento di bombola singola ad un apparecchio utilizzatore (ad esempio un piano cottura) la norma afferma:




La norma UNi7140, la cui ultima revisione risale a marzo 2013, stabilisce i requisiti costruttivi e i metodi di prova dei tubi flessibili non metallici (tipo A1, A2, B e C) destinati all'allacciamento alla rete di distribuzione del gas di apparecchi utilizzatori per uso domestico e similare, aventi portata termica nominate non maggiore di 35 kW.

I tubi flessibili non metallici, sovente utilizzati per allacciare piani cottura e piccoli apparecchi domestici, sono divisi in due classi in funzione della massima pressione di esercizio:




La norma che disciplina le procedure e detta le linee guida per la manutenzione e il controllo degli impianti fumati asserviti ad apparecchi a combustibile solido e liquido fino a 3MW è la norma UNi10847 la cui ultima versione risale a marzo 2000. Le disposizioni sono valide per impianti fumari con funzionamento in depressione e sono esclusi pertanto tutti i camini a pressione positiva e quelli a servizio di impianti industriali. Questa norma è la base che ogni fumista e spazzacamino dovrebbe conoscere per eseguire la pulizia e la manutenzione delle canne fumarie a regola d'arte.




Il giorno 21 giugno 2016 si è svolto presso la sede dell'Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento il primo incontro con gli artigiani del settore per illustrare le novità in arrivo sulle modalità di accatastamento informatizzato degli impianti termici civili. La nuova piattaforma informatica SIRE - Sistema informativo risorse energetiche conterrà tutti i dati degli impianti termici civili presenti sul territorio provinciale e sarà attivo dal 01 dicembre 2016. In allegato le slides della presentazione.




Vale la pena ribadire quanto gia riportato nel blog del 10 agosto 2015 riguardo gli adempimenti sulla contabilizzazione previsti per gli impianti termici dal DM 26 giugno 2015.




Finalmente SIRE: Sistema informativo risorse energetiche. E' già operativo, ma verrà reso disponibile a installatori e manutentori dal 01 dicembre 2016 data di entrata in vigore della d.G.P. 13 giugno 2016 n. 1008. E' una vera e propria rivoluzione che consente di informatizzare tutte le procedure di accatastamento e invio degli esiti delle manutenzioni degli impianti termici civili che finora venivano espletate utilizzando formati cartacei.

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Come la precedente versione del 2008, la nuova norma UNi7129:2015 afferma che per i piani di cottura non è consentita l'installazione di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma nei seguenti casi:




La nuova norma UNi7129:2015, a differenza della precedente versione del 2008, non riporta al suo interno le definizioni dei termini in essa contenuti, ma rimanda alla pertinente norma UNi7128, il cui ultimo aggiornamento è uscito in contemporanea a dicembre 2015.

La nuova norma UNi7128:2015 distingue tra locale uso bagno e gabinetto:




Qualsiasi persona può segnalare al Comune d'appartenenza eventuali anomalie riscontrate o presunte su qualsiasi impianto termico (comprese le canne fumarie). Il Comune provvederà successivamente a valutare quanto raccolto e, in caso necessario, a richiedere ad APRIE un sopralluogo di verifica.

La segnalazione deve essere firmata e riportare:




Il rapporto di controllo di efficienza di tipo 2 (per le macchine frigorifere e le pompe di calore) e quello di tipo 3 (per le sottostazioni delle reti di teleriscaldamento) prevedono il rilevamento di alcuni parametri che caratterizzano l'efficienza energetica degli apparecchi: temperature del fluido frogorigeno, temperature del fluido vettore, portata del fluido primario.




Il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1, riservato ai gruppi termici, prevede il calcolo della depressione all'interno del canale da fumo nel caso di manutenzione effettuata su apparecchi a gas a tiraggio naturale, secondo le disposizioni previste dalla norma UNi10845.




Sicuramente la novità più importante della nuova norma UNi7129:2015 riguarda l'installazione degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW in locali non presidiati.

La parte II della norma al paragrafo 4.1.3 afferma:

l locali non presidiati, nei quali sono installati apparecchi di qualsiasi tipo, devono essere sempre aerati e, ove necessario, ventilati.

La definizione di locale non presidiato è riportata nella norma UNi7128:2015.




La nuova norma UNi7129:2015 contiene molte differenze rispetto alla precedente versione del 2008. Alcune sono davvero sostanziali e vedremo nei prossimi mesi di evidenziarle tutte.

Partiamo con una precisazione rispetto agli impianti a GPL. Nel caso di installazioni all'aperto, il paragrafo 4.1.1  di cui alla parte II della nuova versione della norma afferma:

Nel caso di impianti alimentati con gas avente densità relativa superiore a 0,8, gli apparecchi devono distare non meno di 2 m da:




Con la deliberazione del 12 febbraio 2016 n. 162 la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al Regolamento per la certificazione energetica degli edifici (d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.)




Il D.Lgs. 102/2014, la cui entrata in vigore è il 19 luglio 2014, prevede per i condomìni con impianto centralizzato la ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria in base a quanto previsto dalla vigente norma UNi10200, la cui ultima revisione risale al 2015.




Per favorire il risparmio energetico e la corretta ripartizione dei consumi, il d.Lgs. 102/2014 impone la contabilizzazione del calore nei condomìni entro il 31 dicembre 2016.

Preme sottolineare che tale decreto definisce condomìnio:

edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.




L'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 definisce un impianto termico:




Riguardo i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi domestici a gas non maggiori di 35kW, la norma UNi7129:2008 afferma:




L'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs. 192/2005 afferma:

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.




E' possibile intubare un vecchio camino con un condotto per intubamento e allacciare ad esso un apparecchio domestico a gas seguendo quanto prescritto dalla norma UNi7129.

Il sistema così realizzato si compone dei seguenti elementi:

  • l'asola tecnica (il vecchio camino);
  • il condotto per intubamento nel quale sono convogliati i prodotti della combustione dell'apparecchio;
  • l' intercapedine d'aria tra l'asola tecnica e il condotto per intubamento.

La norma UNi7129-3:2008 afferma al punto 5.1:




Il 01 dicembre 2015 è entrata in vigore la nuova norma UNi7129:2015 che sostituisce le norme

  • UNi7129:2008
  • UNi/TS 11147:2008
  • UNi/TS 11343:2009
  • UNi/TS 11340:2009

Sono molte le novità presenti nella norma che ora tratta anche le tubazioni di adduzione del gas in multistrato e in PLT-CSST (acciaio formabile) e la progettazione, installazione e messa in servizio dei sistemi per lo scarico delle condense.




Le sottostazioni di teleriscaldamento/teleraffrescamento sono assoggettate agli obblighi di cui al DPR74/2013 e pertanto devono essere dotate del Libretto d'impianto per la climatizzazione assieme ad altri eventuali apparecchi pre




L’art. 7 del D.M. 37/2008 disciplina la redazione della dichiarazione di conformità alla fine dei lavori per tutte le opere così come elencate nell’art. 1 del decreto medesimo (impianti di riscaldamento, impianti di adduzione del gas, canne fumarie, ecc).

Nello specifico l'art.7 comma 3 recita:




L'art. 1 del D.M. 37/2008 definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo. In particolar modo la lettera c) di tale articolo riporta:

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;




La norma UNi7129 disciplina le modalità realizzative degli impianti di adduzione del gas per apparecchi domestici di potenzialità non superiore a 35kW.




Il D.Lgs. 102/2014 all'art. 9 comma 5 lettera d) ha stabilito che la norma da seguire per la suddivisione delle spese di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria dei condomìni dotati di impianti termici centralizzati debba essere la UNi10200. La prima versione risale al 1993, aggiornata nel 2005, completamente rivista nel 2013 e di nuovo aggiornata nel 2015.